Art. 37.
                       Decorrenza dei termini

  I  profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della
data  di  entrata  in  vigore della presente legge possono chiedere i
benefici  della  stessa,  esclusi  quelli  di prima necessita' di cui
all'articolo  10,  presentando  domanda entro un anno dalla anzidetta
data  o  entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni
sopra indicate.