Art. 18. Adeguamento al nuovo ordinamento Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a conclusione dei quali si conseguono diplomi universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in una delle tipologie del capo II e III del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentita l'Universita' interessata. Restano fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per infermieri, la cui disciplina sara' riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di medicina. Restano altresi' ferme le disposizioni degli statuti delle Universita' e degli Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in piu' corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali; restano altresi' ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale.