Art. 18.
                  Adeguamento al nuovo ordinamento

  Entro  un  triennio  accademico dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  i  corsi delle scuole dirette a fini speciali o di
specializzazione   o   di  perfezionamento  previsti  nel  precedente
ordinamento,   a   conclusione   dei   quali  si  conseguono  diplomi
universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in
una  delle  tipologie  del  capo II e III del presente decreto devono
essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine
tutte  le  scuole  e  i  corsi, che non risultino corrispondenti alle
previste  tipologie,  sono  soppressi  con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato sentita l'Universita' interessata.
  Restano  fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da
particolari  disposizioni  legislative,  ivi comprese quelle relative
alle  scuole  di ostetricia e per infermieri, la cui disciplina sara'
riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di medicina.
  Restano   altresi'   ferme  le  disposizioni  degli  statuti  delle
Universita'  e  degli  Istituti universitari che prevedono scuole che
rilasciano  titoli  aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella
loro  unitaria  costituzione,  sono  articolate  in  piu' corsi anche
autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti
titoli finali; restano altresi' ferme le disposizioni concernenti gli
Istituti superiori ad ordinamento speciale.