Art. 19.
     Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento

  I  decreti  presidenziali  di  cui  al  precedente  art.  9  devono
contenere  disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal
precedente  al  nuovo  ordinamento e le condizioni e le modalita' per
ammettere  all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali
coloro   che  hanno  conseguito  il  titolo  in  base  al  precedente
ordinamento.