Art. 19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalita' per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.