Art. 20.
                           Borse di studio

  Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato
di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonche'
nell'ultimo  comma  dell'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle
scuole  di  specializzazione  con  le  modalita'  e  alle  condizioni
previste  nell'art.  75  e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 382.
  Per  gli  iscritti  alle scuole di specializzazione di medicina, la
disciplina  delle  borse  di studio di cui al precedente comma, sara'
riconsiderata  nel contesto della riforma degli studi medici anche al
fine  del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di tempo
pieno.