Art. 20. Borse di studio Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonche' nell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalita' e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al precedente comma, sara' riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di tempo pieno.