Art. 21. Norme di abrogazione Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA - SCHIETROMA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 29