Art. 21. 
                        Norme di abrogazione 
 
  Sono abrogate tutte  le  precedenti  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento  relative  alle  scuole  dirette  a  fini  speciali,   di
specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto  con  il
presente decreto. 
  Per quanto non previsto  dal  presente  decreto  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 marzo 1982 
 
                  p. Il Presidente della Repubblica 
                      Il Presidente del Senato 
                               FANFANI 
 
                                                SPADOLINI - BODRATO - 
                                               ANDREATTA - SCHIETROMA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1982 
  Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 29