Art. 16. 
            (Ammissione alla magistratura amministrativa) 

 
  I posti di referendario del  ruolo  dei  magistrati  amministrativi
sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli  ed  esami,  al
quale possono partecipare gli appartenenti  alle  categorie  indicate
nel primo comma dell'articolo 14 della  legge  6  dicembre  1971,  n.
1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. 
  Il concorso e' disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214. 
  La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed e'
composta da un  presidente  di  sezione  del  Consiglio  di  Stato  o
qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da
un  consigliere  di  tribunale  amministrativo  regionale  e  da  due
professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  dirigente
del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio
di Stato.