Art. 17.
                    (Nomina a primo referendario)

  Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale,
di  primo  referendario  e  di  referendario  sono rese cumulative in
un'unica dotazione organica.
  I  referendari,  al  compimento di quattro anni di anzianita' nella
qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio
di  non  demerito  espresso  dal  consiglio  di  presidenza e secondo
l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.
  Alla   nomina   si   provvede  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
  La  nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui
il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.