Art. 18. 
    (Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale) 

 
  I primi referendari, al compimento di quattro  anni  di  anzianita'
nella qualifica, conseguono la  nomina  a  consigliere  di  tribunale
amministrativo regionale. 
  La nomina ha luogo previo giudizio di  non  demerito  espresso  dal
consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza  risultante
dal ruolo di anzianita'. 
  Alla  nomina  si  provvede  con  decreto.  del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in  cui
il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.