Art. 19.
                   (Nomina a consigliere di Stato)

  I  posti  che  si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di
Stato sono conferiti:
    1)   in   ragione   della   meta'  ai  consiglieri  di  tribunale
amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno
quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica. La nomina ha
luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza
a  maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui
all'articolo  12, primo comma, su proposta di una commissione formata
dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di
cui  al  n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu'
elevata  o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla
valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche
di  carattere  scientifico,  presentati  nonche'  dell'anzianita'  di
servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di
Stato,  conservando,  agli effetti del quarto comma dell'articolo 21,
l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di consigliere di tribunale
amministrativo regionale;
    2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di
materie  giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di
esercizio  professionale  e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni  superiori,  o  a  dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri,  degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni
pubbliche  nonche'  a magistrati con qualifica non inferiore a quella
di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  previo  parere del consiglio di presidenza
espresso  come  al  precedente n. 1), contenente valutazioni di piena
idoneita'  all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla
base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e
delle doti attitudinali e di carattere;
    3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli
ed  esami  teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati
dei   tribunali  amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di
anzianita',  i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni
di  anzianita',  i  magistrati  della  Corte  dei  conti, nonche' gli
avvocati  dello  Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari
della  carriera  direttiva del Senato della Repubblica e della Camera
dei  deputati  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche' i
funzionari  delle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,   e   degli  enti  pubblici,  con  qualifica  dirigenziale,
appartenenti  a  carriere  per  l'accesso alle quali sia richiesta la
laurea  in  giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del
Consiglio  di  Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I
vincitori  del  concorso  conseguono  la nomina con decorrenza dal 31
dicembre  dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso
stesso.
  Con  regolamento  approvato  dal Consiglio dei ministri, sentito il
consiglio  di  presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e
le  modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli
3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.