Art. 21.
(Nomina a presidente   di   sezione  del  Consiglio  di  Stato  ed  a
          presidente di tribunale amministrativo regionale)

  I  consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo
regionale,  al compimento di otto anni di anzianita' nelle rispettive
qualifiche,  conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del
precedente  articolo  14,  nei  limiti  dei posti disponibili, previo
giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di presidenza sulla base
di   criteri   predeterminati   che   tengano   conto  in  ogni  caso
dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di servizio.
  Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di
cui  al  comma  precedente provvede il consiglio di presidenza con il
consenso  degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede
d'ufficio.
  Limitatamente  ai  posti  di presidente di sezione del Consiglio di
Stato la nomina e' riservata a coloro che hanno prestato servizio per
almeno due anni presso il Consiglio di Stato.
  Limitatamente  al  conferimento  della  qualifica  di presidente di
tribunale   amministrativo  regionale  viene  computata  l'anzianita'
maturata  nella  qualifica di consigliere di tribunale amministrativo
regionale.
  I  consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo
regionale,   al   compimento   dell'anzianita'  di  otto  anni  nella
qualifica,   conseguono   il   trattamento  economico  inerente  alla
qualifica   di   magistrato  di  cassazione  con  funzioni  direttive
superiori.
  Nei  confronti  dei  consiglieri  di Stato in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, resta fermo, ai fini della
nomina  alle  qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo
esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di
Stato, che non siano in possesso dell'anzianita' prescritta dal primo
comma,  sono  valutati,  indipendentemente  dall'anzianita' predetta,
prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
  I  magistrati  del  Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali
amministrativi  regionali possono rinunciare al turno di conferimento
delle  funzioni  direttive  previste  dal  secondo comma del presente
articolo;  il  conferimento  delle  funzioni puo' essere disposto nei
turni  successivi,  fermo  il  limite  dei  posti disponibili, con il
consenso  degli  interessati e con collocamento in ruolo nella stessa
posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.