Art. 22.
           (Nomina del presidente del Consiglio di Stato)

  Il  presidente  del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati
che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni
direttive,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio   dei   ministri,   sentito  il  parere  del  consiglio  di
presidenza.
  In  caso  di  vacanza  del  posto  le  funzioni  del presidente del
Consiglio  di  Stato  sono  esercitate  dal presidente di sezione del
Consiglio di Stato piu' anziano nella qualifica.
  La  nomina  del  presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e
non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.