Art. 23. (Ruolo dei magistrati amministrativi) La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034. Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente: 1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato; 2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione; 3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; 4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale i consiglieri di tribunale amministrativo regionale; 5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali. I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianita'. Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianita' prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, e' riconosciuta l'anticipazione della data della nomina ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, pero', i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianita' nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi e' anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.