Art. 23.
                (Ruolo dei magistrati amministrativi)

  La  tabella  A  allegata alla presente legge sostituisce la tabella
organica  del  personale  di  magistratura  del  Consiglio  di Stato,
allegata  alla  legge  21  dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla
legge  6  dicembre  1971, n. 1034, nonche' quella di cui all'articolo
12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.
  Nel  ruolo  del  personale  di magistratura sono collocati, secondo
l'ordine seguente:
    1)  nella  qualifica  di  presidente  del  Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di Stato;
    2)  nelle  qualifiche  di  presidente di sezione del Consiglio di
Stato  ed  equiparate,  i  magistrati  del  Consiglio  di  Stato  con
qualifica di presidente di sezione;
    3)   nella   qualifica   di   consigliere   di  Stato,  anche  in
soprannumero,  i consiglieri, i primi referendari e i referendari del
Consiglio  di  Stato. I predetti primi referendari e referendari sono
nominati  consiglieri  di  Stato a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
    4)  nella  qualifica  di  consigliere di tribunale amministrativo
regionale i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;
    5)  nelle  qualifiche  di primo referendario e di referendario, i
primi  referendari  e  i  referendari  dei  tribunali  amministrativi
regionali.
  I  collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati
sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col
  riconoscimento   delle   anzianita'  di  carriera  e  di  qualifica
  acquisite.
Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data
di  entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito la
qualifica   di  consigliere  di  tribunale  amministrativo  regionale
continua  ad  applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
  Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i
primi  referendari  e  i  referendari  dei  tribunali  amministrativi
regionali  in  servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge  conservano  all'atto  della  nomina  a  consigliere  di  Stato
l'anzianita'  acquisita  nella  qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo  regionale,  nel limite di cinque anni, fatta salva la
valutazione  degli  effetti  economici,  e  prendono  posto nel ruolo
secondo la predetta anzianita'.
  Ai  primi  referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai
consiglieri  di  Stato  in  possesso  di  tale  qualifica  alla  data
dell'entrata  in  vigore della presente legge, che sarebbero superati
nel  ruolo  dai  primi  referendari  e  dai referendari dei tribunali
amministrativi  regionali  per effetto dell'abbreviazione del periodo
di  anzianita'  prevista  dagli  articoli  17, 18 e 50 della presente
legge,  e'  riconosciuta  l'anticipazione  della data della nomina ai
soli  effetti  giuridici,  sufficiente  e  necessaria  ad  evitare il
predetto  superamento. In nessun caso, pero', i referendari e i primi
referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del
secondo  comma,  n.  3), del presente articolo, possono conseguire la
nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto
funzioni   di   istituto  per  almeno  otto  anni  complessivi.  Tale
anticipazione  della  nomina non comporta il superamento in ruolo dei
consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale
qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a
tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  la  retrodatazione  della nomina prevista
dall'articolo  51,  primo  comma,  della  presente legge non comporta
anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge godevano di una maggiore
anzianita' nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi
ultimi  e'  anticipata,  ai  soli  effetti  giuridici,  nella  misura
necessaria  e  sufficiente  ad  evitare che i predetti consiglieri di
tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.