Art. 25.
               (Conversione dei contratti associativi)

  Entro  quattro  anni dall'entrata in vigore della presente legge, i
contratti  di  mezzadria  e  quelli  di  colonia  parziaria anche con
clausola  migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una
delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.
  La   conversione   in   affitto   e'   estesa   ai   contratti   di
compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di
soccida  con  conferimento  di  pascolo  e  ai  contratti  di soccida
parziaria,  ove  vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del
bestiame  da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del
valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
  La  parte  che  intende ottenere la conversione comunica la propria
decisione  all'altra  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.