Art. 27.
                     (Riconduzione all'affitto)

  Le  norme  regolatrici  dell'affitto dei fondi rustici si applicano
anche  a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore
della  presente  legge,  aventi  per  oggetto la concessione di fondi
rustici  o  tra  le  cui  prestazioni vi sia il conferimento di fondi
rustici.