Art. 28.
              (Conversione a richiesta del concedente)

  Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria
successiva  il  mezzadro,  colono,  compartecipante o soccidario deve
comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
  In  caso  di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto
si  risolve  alla  fine  della  terza  annata agraria successiva alla
comunicazione   del   concedente.   In   tale   ipotesi   spetta   al
concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.