Art. 29.
               (Casi di esclusione della conversione)

  La    conversione    del    contratto    di   mezzadria,   colonia,
compartecipazione  o  soccida  in affitto, prevista dall'articolo 25,
non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
    a)   quando,   all'atto  della  presentazione  della  domanda  di
conversione,  nella  famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o
soccidario  non  vi  sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla
coltivazione  dei  campi  o  all'allevamento  del  bestiame,  di eta'
inferiore ai sessanta anni;
    b)   quando,   sempre  al  momento  in  cui  viene  richiesta  la
conversione,   il  mezzadro,  colono,  compartecipante  o  soccidario
dedichi  all'attivita'  agricola,  nel  podere  o  fondo  oggetto del
contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio
tempo di lavoro complessivo.