Art. 30.
                     (Disposizioni particolari)

  Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore
a  titolo  principale  ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio
1975,  n.  153,  ha  facolta'  di  proporre  al  concessionario forme
associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma
dell'articolo  36 della presente legge, anche in presenza di due soli
soci.  Tali  forme  associative non possono avere durata inferiore ai
nove anni.
  Se  il  concessionario  non  accetta  la  proposta puo' chiedere la
conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:
    a)  aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione
del canone;
    b) durata di nove anni del contratto convertito.
  Ove  il concessionario non accetti la proposta di forme associative
e  non  chieda  la  conversione,  il  contratto in atto di mezzadria,
colonia o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni.
  Le  durate  vengono  computate  a  far  tempo  dalle annate agrarie
successive all'entrata in vigore della presente legge.
  Nei  casi  contemplati  dal  presente articolo al mezzadro, colono,
compartecipante,  che  non  chiede la conversione, e' riconosciuto un
aumento  della  quota  dei prodotti e degli utili a lui spettanti per
legge,  contratto  collettivo,  consuetudine, pari al dieci per cento
della produzione lorda vendibile.