Art. 31.
                  (Unita' produttive insufficienti)

  Qualora  il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non
costituisca,   nelle   sue  attuali  condizioni  o  a  seguito  della
realizzazione   di   un  piano  di  sviluppo  aziendale,  una  unita'
produttiva   idonea   a   consentire,  per  condizioni  obiettive  di
redditivita'  o  produttivita', la formazione di una impresa agricola
valida  sotto  il  profilo  tecnico  ed economico, la conversione del
contratto  di  mezzadria,  colonia,  compartecipazione  o  soccida in
affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo.
  Per  unita'  produttiva  idonea  deve  intendersi  quella capace di
assicurare,  alla  data  della  conversione,  una  produzione annuale
media,   dedotte   le   spese  di  coltivazione,  escluse  quelle  di
manodopera,  pari  almeno  alla  retribuzione annuale di un salariato
fisso  comune  occupato  in  agricoltura,  quale  risulta  dai  patti
sindacali vigenti nella zona.
  Concorrono  al  raggiungimento dell'unita' produttiva idonea, oltre
il  fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a
qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33,
concorrono  anche  tutti  gli  appezzamenti  che compongono l'azienda
pluripoderale   per   i   quali   venga   richiesta  la  conversione.
L'accertamento    dall'idoneita'   e'   effettuato   dall'ispettorato
provinciale  dell'agricoltura  nel cui ambito territoriale e' sito il
fondo oggetto di conversione.
  E'  altresi'  idonea  l'unita'  produttiva  che sia dichiarata tale
dall'ispettorato  sulla  base  di  un  piano  di  sviluppo aziendale,
presentato  dalla  parte  interessata,  in  grado  di  assicurare  la
produzione    prevista   dal   secondo   comma.   Le   determinazioni
dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.
  Nel   caso  previsto  dal  comma  precedente,  la  conversione  del
contratto  associativo  in  affitto  ha  luogo al termine dell'annata
agraria  in  corso  alla  data della decisione dell'ispettorato ed il
proponente  e'  tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato
dall'ispettorato medesimo.
  La  mancata  attuazione  del  piano  comporta  la  risoluzione  del
rapporto.