Art. 32.
                       (Aziende pluripoderali)

  Nel  caso  in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso
costituito  da piu' poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore
dei  richiedenti,  singoli  o  associati.  La  richiesta  puo' essere
avanzata  anche  da  uno  solo  dei  coltivatori  per il fondo da lui
condotto.
  Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti
e  delle  attrezzature  esistenti  al  servizio dell'intero complesso
aziendale  possono  essere  stipulate  dalle  parti, con l'assistenza
delle   rispettive   organizzazioni  professionali  a  rappresentanza
nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna
delle   parti   puo'   proporre   un  piano  di  utilizzazione  delle
attrezzature  all'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura che, nel
termine  di  novanta  giorni,  sentiti  gli  interessati  e  le  loro
organizzazioni, decide con provvedimento motivato.
  Qualora  il  podere o fondo oggetto della domanda di conversione si
estenda  su  una  superficie  del  complesso  aziendale e sia in esso
intercluso,  e'  data  facolta'  al  concedente di dare in affitto al
concessionario,  in  alternativa,  terreni,  siti  fuori o ai margini
dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche
colturali.