Art. 34.
          (Durata dei contratti associativi non convertiti)

  I  contratti  associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono
trasformati in affitto hanno la seguente durata:
    a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone
i  requisiti  ai  sensi  della  presente  legge,  non abbia luogo per
mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione
stessa  non  possa  aver  luogo in presenza della causa di esclusione
prevista dalla lettera a) dell'articolo 29;
    b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorche' richiesta
dal  concessionario,  non  possa  aver  luogo in presenza della causa
impeditiva  prevista  dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa
di esclusione prevista dalla lettera b) dell'articolo 29.
  In  tutti  i  casi  previsti  dal  comma  precedente,  la durata e'
computata  a  far  tempo  dal  termine dell'annata agraria successiva
all'entrata in vigore della presente legge.
  Restano  tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte
che prevedano una piu' lunga durata del rapporto associativo.
  Ai  contratti  di  cui  al  primo  comma  si applicano le norme sul
recesso  dal  contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo
5.