Art. 35.
              (Prelazione per l'acquisto delle scorte)

  Nel  caso  di  vendita  di scorte vive o morte o, nella soccida, di
capi  di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di
prelazione  nell'acquisto,  anche  parziale.  Il  concessionario puo'
pagare  il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi
legali.  Il  diritto  di  prelazione  deve essere esercitato entro il
termine  perentorio  di  quindici giorni dalla comunicazione scritta,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  Qualora  le  parti si accordino sulla locazione anche delle scorte,
vive  o  morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli
1640 e seguenti del codice civile.