Art. 36.
          (Forme associative di concedenti e concessionari)

  Qualora  almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi
concessionari,  si  associno tra loro per la conduzione in comune dei
fondi  concessi  prima  dell'entrata in vigore della presente legge a
mezzadria,   colonia,  compartecipazione  o  soccida,  a  tali  forme
associative  si  estendono  i benefici previsti dalle vigenti norme a
favore  delle  cooperative  agricole  costituite  per  la  conduzione
associata dei terreni.
  La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica anche alle
ipotesi  di  forme associative, costituite da non meno di tre membri,
fra  concedenti  e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei
rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale
conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto
al riguardo il consenso dei loro concedenti.
  Nei  casi  previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo
garantita  al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro
prestato  pari  quanto  meno al trattamento minimo contrattuale per i
salariati   fissi   specializzati.   L'amministrazione   della  forma
associativa  compete  congiuntamente  a tutti i componenti la stessa,
ove   non   sia   diversamente  disposto  dall'atto  costitutivo.  Il
concessionario  ha  comunque  diritto di usufruire dell'abitazione in
godimento all'atto della costituzione della forma associativa.