Art. 37.
               (Modificazioni della quota di riparto)

  Al  mezzadro,  colono,  compartecipante  o  soccidario che non puo'
ottenere,  o  che comunque non richiede, la conversione del contratto
in  affitto  e'  riconosciuto  un  aumento della quota dei prodotti e
degli  utili  alla  quale  ha  diritto  per legge, patto individuale,
contratto  collettivo  o  consuetudine,  pari  al sei per cento della
produzione lorda vendibile.
  Nei  casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante
o  soccidario  ha  diritto ad una quota non inferiore al sessanta per
cento  della  produzione  lorda  vendibile,  sempreche'  partecipi  o
intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di
conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.