Art. 24. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.