Art. 24.

  Chiunque  contravviene  al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo
comma,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L.
1.000.000,  se  trattasi  di  rifiuti  urbani,  e  da L. 100.000 a L.
2.000.000,  se  trattasi  di  rifiuti  speciali,  nonche' con la pena
dell'arresto  sino  a  sei  mesi  o  con l'ammenda da L. 200.000 a L.
5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.