Art. 26.

  Chiunque  effettui  le  fasi  di  smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi  senza  la  relativa  autorizzazione  prevista dall'art. 16 e'
punito  con  l'arresto  da  mesi  sei ad 1 anno e con l'ammenda da L.
2.000.000 a L. 5.000.000.