Art. 27. I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000. Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000. Alla stessa pena e' soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17.