Art. 27.

  I   titolari  degli  enti  e  delle  imprese  che,  effettuando  lo
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e/o  speciali,  non  osservano  le
prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000.
  Chiunque,  effettuando  le  fasi  di  operazioni di smaltimento dei
rifiuti  tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa
autorizzazione  e'  punito  con  l'arresto  sino  a  sei  mesi  e con
l'ammenda sino a L. 5.000.000.
  Alla  stessa  pena  e'  soggetto  chi  non  ottempera all'ordine di
sospensione di cui all'art. 17.