Art. 28.

  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui  al secondo comma
dell'art.  11 e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a
L. 500.000.
  Alle  attivita'  di  accertamento  e  di irrogazione delle sanzioni
amministrative  previste  dal  comma  precedente  e  dall'art.  24 si
applicano  le  disposizioni  di cui al capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689.