Art. 28. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. Alle attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.