Art. 30.

  Con  la  sentenza  di  condanna  per le contravvenzioni di cui agli
articoli  27,  29,  31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente
decreto,  il beneficio della sospensione condizionale della pena puo'
essere  subordinato  all'esatto adempimento di quanto sara' stabilito
nella sentenza stessa.
  A  tale  scopo  il  giudice  richiede,  ove  occorra,  le opportune
indicazioni all'autorita' amministrativa competente.