Art. 30. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sara' stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorita' amministrativa competente.