Art. 26.

  Sulla   base   delle   indicazioni   contenute  nel  piano  di  cui
all'articolo  1  e  in  conformita'  agli  indirizzi  della  politica
nazionale   di  protezione  dell'ambiente,  le  riserve  marine  sono
istituite  con  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  su
conforme   parere   del   Consiglio   nazionale   per  la  protezione
dell'ambiente  naturale  - sezione protezione dell'ambiente marino, e
su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,
sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
  Ai  fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per
la  difesa  del  mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle
aree  marine  per  le  quali  appare  opportuno  l'assoggettamento  a
protezione, accerta:
    a)   la  situazione  naturale  dei  luoghi  e  la  superficie  da
proteggersi;
    b)  i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari
ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
    c)   i  programmi  eventuali  di  studio  e  ricerca  nonche'  di
valorizzazione dell'area;
    d)  i  riflessi  della protezione nei rapporti con la navigazione
marittima  e  le  attivita'  di sfruttamento economico del mare e del
demanio marittimo;
    e)  gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione
della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonche'
sull'assetto  economico  e sociale del territorio e delle popolazioni
interessate;
    f)   il  piano  dei  vincoli  e  delle  misure  di  protezione  e
valorizzazione  ritenuti  necessari  per l'attuazione delle finalita'
della riserva marina.
  La  Consulta  per  la  difesa  del  mare  dagli  inquinamenti  puo'
avvalersi,   ai  fini  dell'accertamento,  di  istituti  scientifici,
laboratori  ed  enti  di ricerca. In ogni caso e' richiesto il parere
dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  alla  pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17
febbraio 1982, n. 41.
  Ai  fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo,
la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e' integrata da
tre  rappresentanti  delle  associazioni  naturalistiche maggiormente
rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre
esperti  nella stessa materia, nonche' da due membri del consiglio di
amministrazione  dell'Istituto  di cui al precedente comma, designati
dal consiglio medesimo.