Art. 29. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino. La sezione e' composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui: a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri; b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale; d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime; e) due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale e' convocato e delibera con i membri gia' designati, purche' di numero non inferiore alla meta' piu' uno dei propri componenti. La sezione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. La sezione e' presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato.