Art. 29.

  Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la sezione
del  Consiglio  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  avente
specifica  competenza  per  tutte le questioni relative alla tutela e
alla protezione dell'ambiente marino.
  La  sezione  e'  composta  da  13  membri  scelti  fra  persone  di
particolare  qualificazione e competenza nella materia della tutela e
protezione dell'ambiente marino, di cui:
    a)   cinque   in   rappresentanza   dei  Ministeri  della  marina
mercantile,  dei  beni  culturali  ed  ambientali, dell'agricoltura e
foreste,   del  turismo  e  spettacolo,  della  ricerca  scientifica,
designati dai rispettivi Ministri;
    b)   due   in   rappresentanza   delle  regioni  designati  dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  13 della legge 16 maggio 1970, n.
281;
    c)  due  in  rappresentanza  dei  comuni  rivieraschi, scelti dal
Presidente  del  Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni
di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
    d)  due  in  rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti
nel  campo  della  difesa  della  natura e dell'ambiente maggiormente
rappresentativi   in  campo  nazionale,  scelti  dal  Presidente  del
Consiglio  su  rose  di  nomi formate dagli enti e dalle associazioni
medesime;
    e)  due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente
marino scelti dal Presidente del Consiglio.
  In  caso  di  mancata  designazione  di  membri entro un mese dalla
richiesta,  il  Consiglio  nazionale  e'  convocato  e delibera con i
membri  gia'  designati,  purche'  di numero non inferiore alla meta'
piu' uno dei propri componenti.
  La sezione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del Consiglio, e dura in carica cinque
anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di
  altri   durano  in  carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  dei
  sostituiti.
La sezione e' presieduta dal Ministro della marina mercantile o da
un suo delegato.