Art. 32. Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni.