Art. 32. 
 
  Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli  26  e  28  e'
autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva  di  lire
3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero  della  marina  mercantile  secondo   quote   che   saranno
determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni.