ART. 45. 
              (Aziende erogatrici di servizi pubblici) 
 
  E' vietato a  tutte  le  aziende  erogatrici  di  servizi  pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di  opere  prive  di
concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad  edificare  per
le quali non siano  stati  stipulati  contratti  di  somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 
  Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda copia
del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le  opere  abusive,
copia della domanda di  concessione  in  sanatoria,  corredata  della
prova del pagamento delle somme dovute  a  titolo  di  oblazione  per
intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime  due
rate nella  ipotesi  dell'articolo  35.  Il  contratto  stipulato  in
difetto di tali documenti e'  nullo  e  il  funzionario  dell'azienda
erogatrice; cui sia imputabile la stipulazione del contratto  stesso,
e' soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera  b),  della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20  della
presente legge.