ART. 46.
                         (Benefici fiscali)

  In  deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge
17  agosto  1942,  n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6
agosto  1967,  n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse
ed  imposte  indirette  sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente legge, qualora ricorrano
tutti  i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed
a  condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata,      contestualmente      all'atto     da     registrare,
all'amministrazione  cui  compete  la  registrazione. In mancanza del
provvedimento   definitivo   di  sanatoria,  per  conseguire  in  via
provvisoria  le  agevolazioni  deve essere prodotta, al momento della
registrazione  dell'atto,  copia  della  domanda  di concessione o di
autorizzazione  in  sanatoria  presentata  al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno  della  presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena  di  decadenza  dai  benefici,  deve  presentare all'ufficio del
registro  copia  del  provvedimento  definitivo  di  sanatoria  o, in
mancanza  di  questo, una dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
  In  deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  per i fabbricati costruiti senza
licenza  o  in  contrasto  con la stessa ovvero sulla base di licenza
successivamente  annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale
sui  redditi,  qualora  ricorrano  i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione  delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il
periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dall'entrata  in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato
ne  faccia  richiesta  all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel
comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla
scadenza  di  ogni  anno dal giorno della presentazione della domanda
suddetta,  l'interessato,  a  pena  di  decadenza  dai benefici, deve
presentare  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette copia del
provvedimento  definitivo  di sanatoria o, in mancanza di questo, una
dichiarazione  del  comune  che  attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
  La  omessa  o  tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta  il  pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte  dovute  nella  misura  ordinaria, nonche' degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
  Il  rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo
IV,  della  concessione  e  della autorizzazione in sanatoria, per le
opere   o   le   parti  di  opere  abusivamente  realizzate,  produce
automaticamente,  qualora  ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti  disposizioni  agevolative,  la  cessazione degli effetti dei
provvedimenti  di  revoca  o  di  decadenza previsti dall'articolo 15
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
  In  attesa  del  provvedimento  definitivo  di  sanatoria,  per  il
conseguimento  in  via  provvisoria  degli effetti previsti dal comma
precedente,  deve  essere  prodotta  da  parte  dell'interessato alle
amministrazioni   finanziarie   competenti  copia  autenticata  della
domanda  di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria, corredata
della  prova  del  pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
  Non  si  fa  comunque  luogo  al  rimborso  dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.