ART. 47.
                      (Diritti dell'acquirente)

  L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di
contratto  preliminare  di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha
diritto  di  prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi
documento   relativo   all'immobile   stesso   e   di  ottenere  ogni
certificazione relativa.
  L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da
atto scritto.