ART. 52.
                       (Iscrizione al catasto)

  Alla  domanda  per il rilascio del certificato di abitabilita' o di
agibilita'  deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per   la   iscrizione   in   catasto,  redatta  in  conformita'  alle
disposizioni  dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
  Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente
legge  che  non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e
20  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939, n. 652, e successive
modificazioni  e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella
misura vigente.
  Per  le  dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui
al precedente comma e' dovuto il diritto fisso di lire 250.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 febbraio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI