ART. 52. (Iscrizione al catasto) Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma e' dovuto il diritto fisso di lire 250.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI