ART. 17.

  I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono
essere  accompagnati,  se  redatti  in  una  lingua straniera, da una
traduzione  italiana  certificata  conforme  al testo originale dalle
autorita'  diplomatiche  o  consolari  italiane  del  Paese  in cui i
documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.