ART. 18.

  Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle
Comunita'  europee,  in  possesso  di  diplomi,  certificati od altri
titoli  rilasciati  dagli  Stati  di  origine  o  di provenienza, che
comprovino  una  formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero
ultimata  dopo  tale  data ma iniziata prima della data stessa, e non
rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste
dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  ai  fini  del  riconoscimento  del  titolo  di  odontoiatra e
dell'esercizio  della relativa professione, ovvero per la prestazione
di  servizi,  gli  interessati  devono  presentare al Ministero della
sanita' un attestato, rilasciato dall'autorita' competente, dal quale
risulti  che  hanno  effettivamente e lecitamente svolto la specifica
professione   od   attivita'  per  un  periodo  di  almeno  tre  anni
consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni  che precedono il rilascio
dell'attestato;
    b)   ai   fini  del  riconoscimento  del  titolo  di  odontoiatra
specialista,  gli  interessati  devono  presentare al Ministero della
sanita' un attestato, rilasciato dall'autorita' competente, dal quale
risulti   alla  specifica  attivita'  specialistica  per  un  periodo
equivalente  al  doppio  della differenza tra la durata di formazione
specialistica  richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la
durata  minima  di formazione prevista dalle direttive comunitarie in
tre anni.