ART. 19. In applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980 l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attivita' professionale di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi di cui all'allegato B, lettera f). Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato, il Ministero della sanita' si avvale della collaborazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali competenti. Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di ameno tre anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanita' rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente
Nota all'art. 19, comma primo: La direttiva comunitaria n. 78/686/CEE pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee" n. L 233 del 24 agosto 1978, concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.