ART. 19.

  In  applicazione  della  direttiva  comunitaria  n.  78/686/CEE, il
Ministero della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia a
coloro  che  hanno  iniziato  in  Italia la loro formazione di medico
anteriormente al 28 gennaio 1980 l'attestato che dichiara che si sono
effettivamente  e  lecitamente  dedicati  nel  nostro Paese, a titolo
principale, all'attivita' professionale di odontoiatra per un periodo
di  almeno  tre  anni  consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni che
precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto autorizzati
ad  esercitare  la  predetta  attivita'  alle medesime condizioni dei
titolari dei diplomi di cui all'allegato B, lettera f).
  Ai  fini  degli  accertamenti  preliminari al rilascio del suddetto
attestato,  il Ministero della sanita' si avvale della collaborazione
degli  Ordini  dei  medici-chirurghi  e  degli  odontoiatri  e  delle
associazioni professionali competenti.
  Previa   acquisizione   della   necessaria  documentazione,  e  nei
confronti  di  coloro  che hanno compiuto con successo studi di ameno
tre  anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanita' rilascia
inoltre  il  relativo  attestato, valido ai fini della dispensa dalla
pratica triennale di cui al primo comma del presente
 
          Nota all'art. 19, comma primo:
            La  direttiva  comunitaria n. 78/686/CEE pubblicata nella
          "Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee" n. L 233 del
          24  agosto  1978,  concerne il reciproco riconoscimento dei
          diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comporta
          misure  destinate  ad  agevolare  l'esercizio effettivo del
          diritto   di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei
          servizi.