ART. 20. Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2. Tale facolta' va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanita' saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalita' e procedure, e saranno altresi' emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonche' quelle attinenti alla reiscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. All'Albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.
Nota all'art. 20, comma terzo: La legge 5 giugno 1930, n. 943, concerne la "Conversione in legge, con emendamenti del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici". Il primo comma dell'art. 1 del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139, dispone: "I dentisti che, a norma delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298, o di altre disposizioni generali o speciali, sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, debbono per poter esercitare la professione, essere iscritti in un elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici dell'ordine professionale della provincia".