ART. 20.

  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  i  laureati in
medicina   e   chirurgia   iscritti   al  relativo  corso  di  laurea
anteriormente   al   28   gennaio   1980,   abilitati   all'esercizio
professionale,  hanno  facolta'  di  optare per l'iscrizione all'Albo
degli  odontoiatri  ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'articolo  2.  Tale facolta' va esercitata entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  Con decreto del Ministro della sanita' saranno stabilite, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, le
relative  modalita'  e procedure, e saranno altresi' emanate le norme
concernenti   la   salvaguardia   dei   diritti  acquisiti  in  campo
previdenziale  dai  medici  optanti,  nonche'  quelle  attinenti alla
reiscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e
chirurgia  che  intendessero  revocare  l'iscrizione  all'Albo  degli
odontoiatri.
  All'Albo  degli  odontoiatri  e'  aggiunto  l'elenco  dei  dentisti
abilitati   a   continuare   in  via  transitoria  l'esercizio  della
professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.
 
          Nota all'art. 20, comma terzo:
            La  legge 5 giugno 1930, n. 943, concerne la "Conversione
          in legge, con emendamenti del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139,
          concernente  l'iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi
          transitori  aggiunti  agli albi dei medici". Il primo comma
          dell'art. 1 del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139, dispone:
            "I  dentisti  che, a norma delle disposizioni transitorie
          della  legge 31 marzo 1912, n. 298, o di altre disposizioni
          generali  o  speciali, sono autorizzati all'esercizio della
          odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma
          di  abilitazione  all'esercizio della medicina e chirurgia,
          debbono   per   poter  esercitare  la  professione,  essere
          iscritti  in  un  elenco  transitorio aggiunto all'albo dei
          medici dell'ordine professionale della provincia".