ART. 22.

  Nella   prima   attuazione   della  presente  legge,  il  Consiglio
provinciale  dell'Ordine  dei  medici-chirurghi  e  degli odontoiatri
provvede  alla  iscrizione  degli odontoiatri per la prima formazione
dell'Albo professionale.
  Entro  e  non  oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  presidente  dell'Ordine  dei medici-chirurghi e
degli  odontoiatri  indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli
odontoiatri,  la  quale  provvede  alla  elezione  dei componenti del
Consiglio  e  della  commissione  per  gli  iscritti  all'Albo  degli
odontoiatri di cui all'articolo 6, con le modalita' di cui al decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233,   e   successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  al  relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
  Entro  60  giorni  dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli
direttivi  degli  ordini  ai sensi del comma precedente il presidente
della  Federazione  nazionale  convoca  il  Consiglio nazionale degli
ordini  per  l'elezione  dei  componenti del Comitato centrale di cui
all'articolo  6,  secondo  comma,  con le modalita' di cui al decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233,   e   successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  al  relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
 
          Nota all'art. 22, commi secondo e terzo:
            Le  disposizioni  relative  alle modalita' di svolgimento
          delle operazioni di voto sono citate nella nota all'art. 6,
          comma undicesimo.