ART. 23. 
 
  In  prima  applicazione  della  presente  legge   in   attesa   del
regolamento degli esami di Stato,  e  degli  adempimenti  di  cui  al
precedente articolo 22, i programmi, le modalita' di svolgimento e la
composizione  delle  commissioni  giudicatrici  sono  stabiliti   con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da  adottarsi  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro  e  non  oltre  i
successivi 60 giorni. 
 
  La presente legge, munita di sigillo  dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 luglio 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              DEGAN, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI