ART. 23. In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalita' di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni. La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI