Art. 54.
           Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

    1.  All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve
  pagare  l'imposta  liquidata  a  norma  del  comma  1 dell'art. 16,
  ovvero,  se  la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello
  stesso   articolo,   depositare  la  somma  che  l'ufficio  ritiene
  corrispondente  all'imposta  dovuta.  Della  somma depositata viene
  rilasciata ricevuta.
    2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti
  al  pagamento  o  al  deposito  di  cui al comma 1 limitatamente ai
  decreti  di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli
  atti da essi ricevuti.
    3.  Per  gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento
  dell'imposta  deve  essere  effettuato,  entro il termine di cui al
  comma  5,  dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e'
  richiesta la registrazione.
    4.  In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a
  norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
    5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma
  dell'art.  15,  l'ufficio  del registro notifica apposito avviso di
  liquidazione  al  soggetto  o  ad  uno  dei  soggetti  obbligati al
  pagamento  dell'imposta,  con invito ad effettuare entro il termine
  di  sessanta  giorni  il  pagamento dell'imposta e, se dallo stesso
  dovuta,  della  pena  pecuniaria  irrogata  per omessa richiesta di
  registrazione.  Nell'avviso  devono  essere  indicati  gli  estremi
  dell'atto  da  registrare  o  il  fatto da denunciare e la somma da
  pagare.