Art. 55. Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione 1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 3. Il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento. 4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Note all'art. 55: - La legge n. 29/1961, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1961, reca norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. - La legge n. 147/1962, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 19 aprile 1962, da' un'interpretazione autentica della predetta legge n. 29/1961. - La legge n. 130/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978, indica la nuova misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.