Art. 55.
      Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

    1.  Il  pagamento  dell'imposta  complementare,  dovuta  in  base
  all'accertamento   definitivo   del   valore   imponibile   o  alla
  presentazione  di  una  delle  denunce  previste dall'art. 19, deve
  essere  eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta
  la notifica della relativa liquidazione.
    2.  Il  pagamento  delle  imposte suppletive deve essere eseguito
  entro  sessanta  giorni  da  quello  in cui e' avvenuta la notifica
  della relativa liquidazione.
    3.  Il  pagamento  delle  imposte, delle soprattasse e delle pene
  pecuniarie   eseguito   successivamente   alla  registrazione  deve
  risultare   da   apposita   quietanza   indicante  gli  estremi  di
  registrazione  dell'atto  e  le  generalita'  del  soggetto  che ha
  eseguito il pagamento.
    4.  Per  gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle
  leggi  26  gennaio  1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile
  1978, n. 130.
 
          Note all'art. 55:
            -   La   legge  n.  29/1961,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  53  del  1  marzo  1961,  reca  norme per la
          disciplina  della  riscossione  dei  carichi  in materia di
          tasse e di imposte indirette sugli affari.
            -   La  legge  n.  147/1962,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 103 del 19 aprile 1962, da' un'interpretazione
          autentica della predetta legge n. 29/1961.
            -   La  legge  n.  130/1978,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978, indica la nuova misura
          degli  interessi  moratori  in  materia  di tasse e imposte
          indirette sugli affari.