Art. 56. Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso l'ufficio, se il contribuente ha proposto ricorso, procede alla riscossione dell'imposta corrispondente ad un terzo del valore accertato, di quella corrispondente ai due terzi del valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e dell'intera imposta dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. 2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva. 4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Note all'art. 56: - Gli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del R.D. n. 639/1910, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910 recano disposizioni in materia di procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. Le norme del codice civile riguardanti i privilegi, molte delle quali sono state modificate dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, sono contenute nel capo II (articoli da 2745 a 2783) in cui e' diviso il titolo III (Della responsabilita' patrimoniale, delle cause di prelazione, e della conservazione della garanzia patrimoniale) del libro VI (Della tutela dei diritti).