Art. 56. 
Riscossione  in  pendenza  di  giudizio,   riscossione   coattiva   e
                             privilegio 
 
  1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a  meno
che si tratti: 
    a) di imposta complementare per il maggior valore  accertato.  In
tal caso l'ufficio, se il contribuente ha proposto  ricorso,  procede
alla riscossione dell'imposta corrispondente ad un terzo  del  valore
accertato,  di  quella  corrispondente  ai  due  terzi   del   valore
risultante dalla decisione  della  commissione  tributaria  di  primo
grado e dell'intera imposta dopo la decisione  della  commissione  di
secondo grado, in ogni caso  al  netto  delle  somme  gia'  riscosse;
l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, puo'  sospendere
la riscossione fino alla decisione della commissione di primo  grado.
Se l'imposta riscuotibile in base alla  decisione  della  commissione
tributaria e' inferiore a quella gia'  riscossa  il  contribuente  ha
diritto al rimborso della  differenza  entro  sessanta  giorni  dalla
notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta
del contribuente; 
    b) di imposte suppletive, che sono riscosse per  intero  dopo  la
decisione  della  commissione  tributaria  centrale  o  della   corte
d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. 
  2. Il pagamento delle imposte, di  cui  al  comma  1,  deve  essere
effettuato, con gli interessi di mora, entro  sessanta  giorni  dalla
notifica dell'avviso di liquidazione. 
  3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse  dopo  che  la
decisione della controversia e' divenuta definitiva. 
  4. Per la riscossione coattiva delle  imposte,  delle  soprattasse,
delle pene pecuniarie e degli  interessi  di  mora  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del  regio  decreto  14
aprile 1910,  n.  639.  Lo  Stato  ha  privilegio  secondo  le  norme
stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso
di cinque anni dalla data di registrazione. 
 
          Note all'art. 56:
            -  Gli  articoli  2, da 5 a 29 e 31 del R.D. n. 639/1910,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
          1910  recano  disposizioni in materia di procedure coattive
          per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
          degli   altri  enti  pubblici,  dei  proventi  del  demanio
          pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.
            Le norme del codice civile riguardanti i privilegi, molte
          delle  quali  sono  state  modificate dalla legge 29 luglio
          1975,  n. 426, sono contenute nel capo II (articoli da 2745
          a   2783)   in   cui   e'   diviso  il  titolo  III  (Della
          responsabilita'  patrimoniale, delle cause di prelazione, e
          della  conservazione della garanzia patrimoniale) del libro
          VI (Della tutela dei diritti).