Art. 57. Soggetti obbligati al pagamento 1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. 2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. 3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. 4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. 5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. 6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato. 7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato. 8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.
Note all'art. 57: - Si trascrive il testo degli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile: "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica [o dei territori soggetti alla sovranita' italiana]". Art. 796 (Giudice competente). - Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario". "Art. 800 (Sentenze arbitrali straniere). - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purche' non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'art. 806 [controversie individuali di lavoro, controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e quelle che non possono formare oggetto di transazione] e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorita' giudiziaria". "Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il pretore, accertata la tempestivita' del deposito e la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza. Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma. Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti". [I primi tre commi di cui sopra, introdotti dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1983, n. 28; contenente modificazioni alla disciplina dell'arbitrato, sostituiscono l'originario primo comma]. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e' il seguente: - "Art. 8 (Spese di registrazione). - Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali".