Art. 57.
                    Soggetti obbligati al pagamento

    1.  Oltre  ai  pubblici  ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
  autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la
  registrazione,    sono    solidalmente   obbligati   al   pagamento
  dell'imposta  le  parti  contraenti,  le parti in causa, coloro che
  hanno  sottoscritto  o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di
  cui  agli  articoli  12  e  19  e  coloro  che  hanno  richiesto  i
  provvedimenti  di  cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice
  di procedura civile.
    2.  La  responsabilita'  dei pubblici ufficiali non si estende al
  pagamento delle imposte complementari e suppletive.
    3.   Le   parti   interessate  al  verificarsi  della  condizione
  sospensiva  apposta  ad  un  atto  sono  solidalmente  obbligate al
  pagamento  dell'imposta  dovuta  quando si verifica la condizione o
  l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
    4.   L'imposta  complementare  dovuta  per  un  fatto  imputabile
  soltanto  ad  una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente
  di questa.
    5.  Per  gli  atti  soggetti  a registrazione in caso d'uso e per
  quelli  presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al
  pagamento  dell'imposta  e'  esclusivamente  chi  ha  richiesto  la
  registrazione.
    6.  Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti,
  contiene  piu'  disposizioni  non  necessariamente  connesse  e non
  derivanti  per  la  loro  intrinseca  natura  le  une  dalle altre,
  l'obbligo  di  ciascuna  delle  parti  al  pagamento  delle imposte
  complementari  e  suppletive  e'  limitato  a  quelle dovute per le
  convenzioni alle quali essa ha partecipato.
    7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento
  dell'imposta  e'  unicamente  l'altra  parte  contraente,  anche in
  deroga  all'art.  8  della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche'
  non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente
  per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
    8.  Negli  atti  di  espropriazione  per  pubblica  utilita' o di
  trasferimento  coattivo  della  proprieta'  o  di  diritti reali di
  godimento   l'imposta  e'  dovuta  solo  dall'ente  espropriante  o
  dall'acquirente  senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art.
  8  della  legge  27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e' dovuta se
  espropriante o acquirente e' lo Stato.
 
          Note all'art. 57:
            -  Si  trascrive  il testo degli articoli 633, 796, 800 e
          825 del codice di procedura civile:
            "Art.  633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda di
          chi  e'  creditore  di una somma liquida di danaro o di una
          determinata  quantita'  di  cose  fungibili,  o  di  chi ha
          diritto  alla  consegna  di una cosa mobile determinata, il
          giudice  competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
          consegna:
              1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
              2)  se  il  credito  riguarda  onorari  per prestazioni
          giudiziali  o  stragiudiziali  o rimborso di spese fatte da
          avvocati,  procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
          da  chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
          un processo;
              3)  se  il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
          spettanti  ai notai a norma della loro legge professionale,
          oppure  ad  altri  esercenti una libera professione o arte,
          per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
              L'ingiunzione  puo'  essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto   dipende   da   una  controprestazione  o  da  una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere    l'adempimento    della   controprestazione   o
          l'avveramento della condizione.
              L'ingiunzione   non   puo'  essere  pronunciata  se  la
          notificazione   all'intimato   di  cui  all'art.  643  deve
          avvenire  fuori  della Repubblica [o dei territori soggetti
          alla sovranita' italiana]".
            Art.  796  (Giudice  competente).  -  Chi vuol far valere
          nella  Repubblica  una  sentenza  straniera  deve  proporre
          domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del
          luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
            La  dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via
          diplomatica,  quando  cio'  e' consentito dalle convenzioni
          internazionali  oppure  dalla reciprocita'. In questo caso,
          se  la  parte interessata non ha costituito un procuratore,
          il  presidente  della  corte  d'appello,  su  richiesta del
          pubblico   ministero,   nomina  un  curatore  speciale  per
          proporre la domanda.
            L'intervento    del    pubblico   ministero   e'   sempre
          necessario".
            "Art.   800   (Sentenze   arbitrali   straniere).   -  Le
          disposizioni  degli  articoli precedenti si applicano anche
          alle   sentenze   arbitrali   straniere,   pronunciate  tra
          stranieri  o  tra  uno  straniero e un cittadino oppure tra
          cittadini  domiciliati  o residenti all'estero, purche' non
          riguardino  le controversie che non possono formare oggetto
          di   compromesso   a   norma  dell'art.  806  [controversie
          individuali   di   lavoro,   controversie   in  materia  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  controversie  che
          riguardano  questioni  di  stato e di separazione personale
          tra  coniugi  e  quelle  che non possono formare oggetto di
          transazione]  e,  secondo  la  legge  del luogo in cui sono
          state   pronunciate,  abbiano  efficacia  di  una  sentenza
          dell'autorita' giudiziaria".
            "Art.  825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il
          lodo   in  tanti  originali  quante  sono  le  parti  e  ne
          consegnano   uno  a  ciascuna  parte,  entro  dieci  giorni
          dall'ultima  sottoscrizione,  anche mediante spedizione per
          mezzo della posta, in piego raccomandato.
            La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio
          della  Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con
          l'atto  di  compromesso o con l'atto contenente la clausola
          compromissoria   o   con   documento   equipollente,  nella
          cancelleria  della  pretura  del  luogo  in  cui  e'  stato
          deliberato,  nel  termine  di  un  anno dal ricevimento del
          lodo.
            Il predetto termine ha carattere perentorio.
            Il  pretore, accertata la tempestivita' del deposito e la
          regolarita'  formale  del  lodo,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.
            Il  decreto  del  pretore conferisce al lodo efficacia di
          sentenza.
            Del  deposito  e  del  provvedimento  del pretore e' data
          notizia  dalla  cancelleria  alle  parti nei modi stabiliti
          nell'art. 133, secondo comma.
            Contro  il  decreto  del pretore che nega l'esecutorieta'
          del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al presidente
          del  tribunale  che provvede con ordinanza non impugnabile,
          sentite  le  parti".  [I  primi  tre  commi  di  cui sopra,
          introdotti  dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1983, n. 28;
          contenente  modificazioni  alla  disciplina dell'arbitrato,
          sostituiscono l'originario primo comma].
            -   Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  392/1978
          (Disciplina  della  locazione  degli immobili urbani) e' il
          seguente:
              -  "Art.  8  (Spese  di  registrazione).  - Le spese di
          registrazione  del contratto di locazione sono a carico del
          conduttore e del locatore in parti uguali".