Art. 58. Surrogazione all'amministrazione 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. 2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.
Nota all'art. 58: Si trascrive il testo dell'art. 642 del codice di procedura civile: "Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 [l'art. 482 prevede quale termine per l'esecuzione quello indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso]".