Art. 59. 
                       Registrazione a debito 
 
    1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento 
  delle imposte dovute: 
      a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei 
  procedimenti   contenziosi   nei   quali   sono   interessate    le
  amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali  ammessi
  al beneficio del gratuito patrocinio quando  essi  vengono  formati
  d'ufficio o ad istanza o  nell'interesse  dei  detti  soggetti;  la
  registrazione a debito non e'  ammessa  per  le  sentenze  portanti
  trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura; 
      b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla 
  lettera a) dopo che sia  iniziato  il  procedimento  contenzioso  e
  necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso  o  per  la
  sua definizione; 
      c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi 
  degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
      d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno 
  prodotto da fatti costituenti reato. 
 
          Nota all'art. 59:
            Il  testo  degli  articoli  91 e 133 del R.D. n. 267/1942
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa) e' il seguente:
            "Art.  91  (Anticipazione  delle spese dall'erario). - Se
          fra  i  beni  compresi  nel  fallimento  non  vi  e' danaro
          occorrente  alle  spese  giudiziali  per gli atti richiesti
          dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla
          chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.
            L'anticipazione  delle  spese si esegue quanto alle tasse
          di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a
          debito  in  forza  di decreto del giudice delegato per ogni
          singolo  atto  della  procedura,  e quanto alle altre spese
          mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del
          registro  agli  aventi  diritto  indicati  nel  decreto del
          giudice delegato.
            Le   spese   anticipate   dall'erario  per  le  procedure
          fallimentari  sono annotate in un registro apposito, che e'
          tenuto dal cancelliere.
            Il   cancelliere   provvede   al   recupero  delle  somme
          anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla
          liquidazione  dell'attivo, anche prima della chiusura della
          procedura   fallimentare  appena  vi  siano  disponibilita'
          liquide".
            "Art.  133  (Spese  per  l'omologazione). - Alle spese di
          omologazione   si   provvede   con  le  somme  liquide  del
          fallimento,  mediante  prelevamenti  disposti  dal  giudice
          delegato.
            Se  non  vi sono somme liquide, il giudice dispone che si
          proceda  alle  spese  di  omologazione  con  prenotazione a
          debito.  Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario
          si provvede a norma dell'art. 91".