Art. 60. 
                Modalita' per la registrazione a debito 
 
    1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a 
  condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun 
  atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o 
  nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o 
  dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in 
  quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e 
  dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti 
  emessi  d'ufficio  si  deve  inoltre  fare   menzione   di   questa
circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. 
    2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere 
  indicata la parte obbligata al  risarcimento  del  danno,  nei  cui
confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.