Art. 61.
               Recupero delle imposte prenotate a debito

    1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la
  legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.
    2.   I   rappresentanti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  i
  cancellieri  i  procuratori  e le parti devono pagare in proprio le
  imposte   dovute   sugli   atti   dei   quali  hanno  richiesto  la
  registrazione  a debito, quando non hanno osservato le disposizioni
  contenute  nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno
  fatto   un  uso  diverso  da  quello  per  cui  venne  concessa  la
  registrazione a debito.
 
          Nota all'art. 61:
            La legge n. 3282/1923, con la quale e' stato approvato il
          testo di legge sul gratuito patrocinio, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924.