Art. 21. 
 
  1. I sottufficiali dell'Esercito, ammessi  alle  ferme  e  rafferme
volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di
aeroplano   o   di   pilota   di   elicottero,    devono,    all'atto
dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria  di  anni  dodici
decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 
  2. Nei primi dieci anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge i sottufficiali di cui  al  precedente  comma  1,  che
hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di  essere
collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa,
in relazione alle esigenze della  compagnia  di  bandiera  ovvero  di
altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto  aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa. 
  3. I sottufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano  a
termine  o  non  superano  i  corsi  di   specializzazione   per   il
conseguimento del brevetto di pilota di  aeroplano  o  di  pilota  di
elicottero, sono prosciolti dalla ferma  di  anni  dodici.  Per  essi
restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. 
  4. I  sottufficiali  di  cui  al  precedente  comma  1,  che  hanno
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e  che,
successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio  o  dichiarati  non
idonei al volo per motivi psico-fisici, possono  chiedere  di  essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici.